salve le disposizioni di altri accordi in vigore tra i due Stati, ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie viene assicurata, con oneri a carico dello Stato d'invio, l'assistenza sanitaria prevista dallo Stato ricevente. Qualora le imprese di ciascuno Stato contraente operante nel territorio dell'altro Stato intendano mettere in atto a loro carico attrezzature sanitarie destinate ai propri lavoratori ed ai membri delle loro famiglie sara' loro garantita, a tal fine, ogni facilitazione delle autorita' competenti dello Stato ricevente che on comporti oneri finanziari per lo stesso. Le norme del presente Protocollo sono applicabili al personale sanitario inviato nello Stato ricevente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;442~protocollo-art8 · fonte su Normattiva