agli ordinementi di ciascuno degli Stati contraenti, i figli a carico dei lavoratori hanno diritto nello Stato ricevente a frequentare le scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado a parita' di condizioni con i cittadini nel rispetto delle condizioni relative all'ammissione previste dalle leggi e regolamenti di tale Stato. Peraltro le imprese di ciascuno dei due Stati contraenti operanti nel territorio dell'altro Stato godono della liberta' di organizzare scuole ed altri corsi di istruzione per i figli dei lavoratori delle imprese. Lo Stato ricevente accordera' ogni facilitazione necessaria che non comporti oneri finanziari per lo stesso. Gli insegnanti trasferiti dallo Stato d'invio per lo svolgimento di tali attivita' saranno considerati lavoratori ai sensi del presente Protocollo.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;442~protocollo-art9 · fonte su Normattiva