(1) Le richieste rivolte alla Repubblica d'Austria, di cui agli articoli 2, 3, 5, e 8 primo comma, primo periodo sono indirizzate per iscritto al Servizio della circolazione stradale competente per territorio. Le richieste rivolte alla Repubblica italiana sono indirizzate alla Prefettura competente per territorio nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 5 nei casi di cui all'articolo 8 primo comma, primo periodo sono indirizzate al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Centro Elaborazione Dati. (2) Le comunicazioni e notificazioni previste negli articolo 4 sono indirizzate all'Autorita' che ha rilasciato per ultima un documento di circolazione per il veicolo. (3) Le comunicazioni e le notificazioni previste negli articoli 5 e 7 sono indirizzate all'Autorita' che ha rilasciato la patente di guida nel caso dell'Austria e al Centro Elaborazione Dati di cui al primo comma nel caso dell'Italia. (4) Gli Stati contraenti si comunicano per via diplomatica la denominazione e l'indirizzo delle autorita' competenti secondo i commi da 1 a 3 e, se del caso, le relative modificazioni. (5) Gli Stati contraenti si comunicano per via diplomatica le denominazioni e l'indirizzo delle autorita' cui devono essere presentate per iscritto le richieste di cui all'articolo 8, comma 2 e, se del caso, le relative modificazioni.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444~accordo-art10 · fonte su Normattiva