(1) Le richieste di cui agli articoli 2, 3 e 5 devono indicare l'oggetto e il motivo e contenere tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, comprese un breve esposto della fattispecie. (2) Le richieste di cui all'articolo 2 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora o la sede del destinatario dei documenti. (3) Le richieste di cui all'articolo 3 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora o la sede del titolare dell'immatricolazione del veicolo nello Stato richiesto ovvero il luogo, in questo Stato, in cui si trova il veicolo. Alle richieste dev'essere allegato un esemplare del provvedimento. (4) Le richieste di cui all'articolo 5 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora del titolare della patente di guida o del detentore, se ricorre. Alle richieste dev'essere allegato un esemplare del provvedimento. (5) Se le informazioni fornite sono insufficienti per dare adempimento alle richieste di cui sopra oppure queste non possono essere adempiute per un'effettiva impossibilita', ovvero per un inadempimento delle condizioni di cui ai commi 2-4 l'autorita' richiesta ne informa l'autorita' richiedente. In tal caso, se necessario, tutte le circostanze note all'autorita' richiesta che potrebbero essere di qualche rilievo per la trattazione della questione sono comunicate all'autorita' richiedente, salvo gli impedimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 2. Le richieste che non precisano il luogo di dimora o la sede delle persone sono adempiute ugualmente se uno di tali luoghi e' noto allo Stato richiesto. (6) Le amministrazioni degli Stati contraenti concordano un formulario bilingue da utilizzare di regola nella applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444~accordo-art9 · fonte su Normattiva