[1](1) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si saranno notificati, con scambio di note, l'avvenuta esecuzione degli adempimenti costituzionali di propria pertinenza. (2) Il presente Accordo resta in vigore fino a quando uno Stato contraente non l'avra' denunciato per iscritto in via diplomatica, con preavviso di sei mesi. In tal caso cessera' di avere vigore alla fine dell'anno civile in corso alla scadenza del preavviso. Fatto a Roma il 29 maggio 1988 in doppio originale ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facendo ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica d'Austria

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444~accordo-art12 · fonte su Normattiva