GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Grecia" designa la Repubblica greca e comprende le zone adiacenti al mare territoriale della Grecia le quali in conformita' del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione greca concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti della Grecia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
  • b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, in conformita' del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
  • c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Grecia e l'Italia;
  • d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
  • e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  • f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • g)per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate in uno degli Stati contraenti;
  • h)il termine "nazionali" designa: 1 le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno Stato contraente; 2 le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  • i)l'espressione "autorita' competente" designa: (1) per quanto concerne la Grecia, il Ministro delle Finanze, o il suo rappresentante autorizzato; (2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte alle quali la Convenzione si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445~art3 · fonte su Normattiva