ai privilegi e alle immunita' 1. Lo Stato d'invio puO' rinunciare, nei riguardi di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione. 2. Tale rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario consolare avvia un procedimento in una materia per la quale beneficierebbe dell'immunita' della giurisdizione ai sensi dell'art. 27, egli non puo' invocare l'immunita' dalla giurisdizione nei confronti di ogni azione in riconvenzione direttamente connessa all'azione principale. 4. La rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all'immunita' per quanto riguarda le misure connesse all'esecuzione del giudizio, per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art29 · fonte su Normattiva