di deporre in qualita' di testimone 1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni in procedimenti giudiziari ed amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di rispondere come testimoni, tranne che nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora un funzionario consolare rifiuti di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puO' essergli applicata. 2. L'autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la testimonianza presso la sua residenza o presso l'Ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta da parte sua, tutte le volte che cio' sia possibile. 3. I membri di un Uficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti inerenti l'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Hanno altresi' il diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sulla legislazione nazionale dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
