generali sui privilegi e sulle immunita' 1. I membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza e svolgono in detto Stato una attivita' privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunita' previsti al presente titolo, per gli atti che non sono inerenti all'esercizio delle loro funzioni. 2. I familiari di un membro dell'Ufficio consolare che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunita' previsti al presente titolo. 3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art32 · fonte su Normattiva