con i cittadini dello Stato d'invio 1. I funzionari consolari devono avere la liberta' di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere la medesima liberta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro. 2. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio e' informato dalle autorita' dello Stato di residenza di ogni misura privativa della liberta' personale adottata nei confronti di uno dei suoi cittadini come pure della natura dei fatti che l'hanno motivata, entro un termine massimo di sei giorni a partire dal giorno nel quale detto cittadino sia arrestato, detenuto, o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare da parte della persona arrestata, detenuta, o privata della sua liberta' in qualsiasi forma deve essere trasmessa senza ritardi dalle autorita' dello Stato di residenza. Queste devono informare l'interessato dei diritti spettantigli in base al presente paragrafo. 3. I funzionari consolari possono recarsi da un cittadino dello Stato d'invio che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva, o sottoposto ad ogni altra forma di detenzione, e, salvo che non ci sia rifiuto personale da parte sua, intrattenersi e corrispondere con lui. I diritti di recarsi da questo cittadino e di comunicare con lui sono accordati ai funzionari consolari entro un termine massimo di 10 giorni a partire dal giorno in cui tale cittadino sia stato arrestato, detenuto o privato della sua liberta' personale in qualsiasi forma. 4. I diritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, devono esercitarsi nell'ambito delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, rimanendo inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo. 5. Le autorita' competenti dello Stato di residenza s'impegneranno, ove il caso lo richieda e per quanto possibile, per agevolare il compito dei funzionari consolari di comunicare con i loro cittadini che si trovano sul territorio di detto Stato, e in caso di catastrofe, o altro incidente grave si impegneranno per assistere i suddetti funzionari a prendere le misure assistenziali necessarie.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art37 · fonte su Normattiva