[1]alle autorita' della circoscrizione consolare

[2]Al momento in cui il capo dell'ufficio consolare e' ammesso, sia pure a titolo provvisorio, ad esercitare le sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e cura l'adozione delle misure necessarie per porre in grado il capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previsti dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art6 · fonte su Normattiva