[1]alle autorita' della circoscrizione consolare
[2]Al momento in cui il capo dell'ufficio consolare e' ammesso, sia pure a titolo provvisorio, ad esercitare le sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e cura l'adozione delle misure necessarie per porre in grado il capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente convenzione.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
