1. Salvo che facilitazioni, privilegi e immunita' supplementari non siano stati accordati dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza o residenti dello Stato di residenza, beneficiano soltanto dell'immunita' della giurisdizione e della inviolabilita' personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni nonche' del privilegio previsto al paragrafo 3 dell'articolo 28. Per quanto concerne tali funzionari consolari, lo Stato di residenza e' tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 26. Qualora una azione penale sia stata iniziata contro un funzionario consolare, il procedimento dovra' essere condotto, salvo il caso in cui l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. 2. Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza e i membri delle loro famiglie, cosI' come i membri della famiglia dei funzionari consolari indicati al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano di facilitazioni, privilegi e immunita' solamente nella misura riconosciuta da detto Stato. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare e i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o residenti permanenti di tale Stato, non beneficiano, analogamente, delle facilitazioni, privilegi ed immunita' che nella misura riconosciuta da questo stato. Lo Stato di residenza deve comunque esercitare la propria giurisdizione su queste persone in modo da non interferire in maniera eccessiva nell'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art56 · fonte su Normattiva