delle funzioni consolari per conto di uno stato terzo A seguito di notifica appropriata allo stato di residenza e a meno che quest'ultimo non vi si opponga, un Ufficio consolare dello Stato d'invio puO' esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art59 · fonte su Normattiva