di funzioni consolari per conto di uno Stato Terzo A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato di invio puo' esercitare funzioni consolari nello Stato ricevente per conto di un terzo Stato.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art26 · fonte su Normattiva