ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DEL KUWAIT PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come la parte Contraente e lo Stato Contraente), Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra loro e in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale e aumenteranno la prosperitA' in entrambi gli Stati Contraenti, hanno convenuto quanto segue ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente accordo

  • 1)Il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo da una persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformitA' alle leggi e ai regolamenti di quello Stato. senza limitare il carattere generale di quanto sovramenzionato, il termine "investimento" include: (a) beni mobili e immobili cosi' come ogni altro tipo di diritti di proprieta' in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi. (b) azioni, titoli e obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali societa' e titoli dello Stato. (c) diritti su denaro o su qualsiasi attivita'' avente valore economico legato ad un investimento; (d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali e altri diritti di proprieta'' industriale, know how, segreti commerciali, nomi commerciali e avviamento di imprese. (e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformita' con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, estrarre e sfruttare le risorse naturali.
  • 2)Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.
  • 3)Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.
  • 4)Per "persona giuridica" si intende, in relazione ad entrambi gli stati contraenti, qualsiasi entitA' stabilita e riconosciuta secondo la legge dello Stato come persona giuridica, quali enti pubblici, societa', autorita', fondazioni, societa' private, industrie, istituzioni e organizzazioni a prescindere se le loro responsabilia' siano limitate o di altro genere.
  • 5)Per "proventi" si intendono le somme ricavate tramite un investimento e in particolare, anche se non in via esclusiva, ivi compresi profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, diritti di sfruttamento, royalties o compensi.
  • 6)Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranita', i diritti sovrani e/o la giurisdizione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;447~accordo-art1 · fonte su Normattiva