e protezione degli investimenti

  • 1)Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire, sul suo territorio e zone marittime e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, permettera' tali investimenti.
  • 2)Ciascuno Stato Contraente assicurera' sempre un giusto ed equo trattamento per gli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurera' che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non sia in alcun modo sottoposta e/o pregiudicata da misure irragionevoli o discriminatorie.
  • 3)Se necessario, gli stati contraenti si consulteranno tra loro periodicamente in relazione alla possibilita' di investimento all'interno dei territori e zone marittime di entrambi i paesi Contraenti nei vari settori dell'economia al fine di determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere piU' proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;447~accordo-art2 · fonte su Normattiva