per Danni o Perdite

  • 1)Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti subiscono perdite dovute alla guerra, o ad altro conflitto armato, ad uno stato di emergenza nazionale o ad altri fatti analoghi nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un giusto e adeguato indennizzo a seguito della perdita subita. I risultati pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza eccessivo ritardo.
  • 2)Gli investitori di entrambi gli Stati Contraenti godranno, per quanto riguarda le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del tale Stato Contraente o, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un Paese terzo.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;447~accordo-art4 · fonte su Normattiva