della nazione piu' favorita
- 1)Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del proprio territorio e zone marittime, accordera' agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti ed ai proventi dei suoi stessi investitori o agli investimenti e ai proventi degli investitori di un paese terzo, qualunque sia il piu' favorevole.
- 2)Ciascuno Stato Contraente, nel suo territorio e zone marittime, concedera' agli investitori dell'altro Stato Contraente, per quanto riguarda la gestione, conservazione, utilizzazione, godimento o destinazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi stessi investitori o agli investitori di un paese terzo, qualunque sia il piu' favorevole.
- 3)Il trattamento summenzionato non dovrA' essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed un Paese terzo al fine di evitare una doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
