o Espropriazione
- 1)(i) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una di loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea che limiti il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salvo le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un tribunale competente. (ii) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o alla espropriazione nel territorio e zone marittime di entrambi gli Stati Contraenti se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale di quello Stato, contro un sollecito, adeguato e giusto indennizzo e a condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria ed in conformita' con la normale procedura legislativa. (iii) Tale indennizzo sara' computato sulla base del giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o sia divenuta di pubblico dominio e sara' determinata in conformita' ai principi di valutazione riconosciuti come quello del valore di mercato. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sara' determinato sulla base di principi di equita', tenendo conto inter alia, del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento o di altri fattori pertinenti. L'indennizzo includera' un interesse pari al tasso di interesse LIBOR dei 6 mesi in corso, dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e il Paese ospite, il calcolo dell'indennizzo sara' riferito alle procedure di saldo ai sensi dell'art. 8 del presente accordo. Una volta determinato, l'indennizzo verra' prontamente pagato e potra' essere rimpatriato. (iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo territorio e zone marittime e nel quale l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso garantira' che un sollecito, adeguato e giusto indennizzo sia ricevuto e possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sara' determinato sulla base dei principi di valutazione riconosciuti come il valore di mercato delle azioni immediatamente anteriore al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa di pubblico dominio. L'indennizzo dovra' includere un interesse pari al tasso di interesse LIBOR dei 6 mesi in corso dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.
- 2)Le disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente articolo si applicheranno anche al profitto corrente su un investimento cosI' come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
