La Repubblica ellenica abolisce nei confronti dei paesi terzi il suo sistema, vigente al momento dell'adesione, di depositi cauzionali all'importazione e di pagamenti in contanti, secondo lo stesso calendario ed alle stesse condizioni di quanto stabilito nell'articolo 38 per gli Stati membri attuali.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art116 · fonte su Normattiva