delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti sulla interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti attraverso i canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere composta nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti lo abbia notificato per iscritto all'altra parte, essa verra' sottoposta, a richiesta di una delle parti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verrA' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti nominera' un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di un Terzo Stato, che avra' funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una delle Parti non avra' nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per fare effettuare la nomina. Nel caso in cui egli sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, verra' chiesto al Vice Presidente della corte di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verra' invitato ad effettuare la nomina. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico dei due Stati in parti eguali. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
