delle controversie sugli investimenti 1. Le controversie relative alle misure di esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe ivi comprese le controversie sull'ammontare del risarcimento fra una parte contraente ed un investitore dell'altra parte relative ad un suo investimento nel territorio della parte nominata come prima dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente. 2. Qualora tali controversie non possano essere composte in conformita' delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia:

  • a)al Tribunale arbitrale in conformita' delle disposizioni del paragrafo 3 del protocollo;
  • c)al centro internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti per la procedura arbitrale al momento in cui entrambe le parti contraenti avranno aderito alla convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. 3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, attraverso i canali diplomatici, qualsiasi argomento attinente all'arbitrato e a procedure giudiziarie, sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle parti contraenti non si sia attenuta o non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza del tribunale adito.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;448~accordo-art9 · fonte su Normattiva