o esproprio 1. (I) Gli investimenti di cui al presente accordo non sono soggetti ad alcuna misura che limiti il diritto di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento degli investimenti stessi su base permanente o temporanea, salvo disposizioni specifiche delle leggi in vigore e delle ordinanze emesse dal tribunale competente. (II) Gli investimenti di investitori di una delle parti contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra parte contraente, se non per fini pubblici, nello interesse nazionale di tale stato e contro un immediato, adeguato risarcimento, nonchE' a condizione che tali misure vengano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' delle procedure di legge. (III) Il giusto risarcimento viene calcolato in base all'effettivo valore di mercato dello investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o notificata e sara' determinato in conformita' dei principi di valutazione riconosciuti come valore di mercato secondo le norme di valutazione internazionalmente accettate. Qualora sussistano difficoltA' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato in base agli elementi tipici di valore dell'attivita' di impresa. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al libor a sei mesi maturati dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio sino alla data del pagamento. In assenza del raggiungimento di un accordo fra l'investitore e la parte ospite, la determinazione del risarcimento verra' effettuata in riferimento alle procedure di composizione delle controversie, in conformita' dell'articolo 9 del presente accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato, autorizzandone il rimpatrio. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;448~accordo-art5 · fonte su Normattiva