Nel caso in cui una parte contraente abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per l'investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra parte contraente, ed abbia effettuato il pagamento a tale investitore in base alla garanzia, l'altra parte contraente riconoscerA' il trasferimento dei diritti di tale investitore alla parte contraente nominata come prima, la cui surrogazione non andra' oltre i diritti originali dello investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla parte contraente in virtu' di tale surrogazione verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
