[1]dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni

[2]1. Ognuna delle parti contraenti garantira', dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, di quanto segue: (a) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizio tecnico, interessi ed altri profitti, maturati su un investimento dell'investitore dell'altra parte contraente; (b) ricavi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione dello investimento effettuato da un investitore della parte contraente; (c) fondi per il rimborso dei prestiti; (d) compensi e indennitA' percepiti dai cittadini dell'altra parte contraente e derivanti dal lavoro e dai servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti nazionali. ((2. Senza limitare la portata dell'art. 3)) del presente accordo, le parti contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi.

Testo vigente dal 9 aprile 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;448~accordo-art6 · fonte su Normattiva