Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento a tale investitore in base alla garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore alla prima Parte Contraente la cui surrogazione non andra' oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtu' di tale surrogazione verranno rispettivamente applicati gli Articoli 5 e 6.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
