Ai fini di favorire le relazioni bilaterali nel campo del turismo, le Parti offriranno assistenza reciproca nell'apertura degli uffici d'informazioni turistiche sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova. Gli uffici menzionati opereranno in base della legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi ed in conformita' alle norme del diritto internazionale.

Testo vigente dal 30 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;45~accordo-art4 · fonte su Normattiva