Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione diretta tra le organizzazioni sportive dei due Paesi.
Testo vigente dal 23 aprile 1968
Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione diretta tra le organizzazioni sportive dei due Paesi.
Testo vigente dal 23 aprile 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450~art15 · fonte su Normattiva