[1]Settore giovanile e dello sport

[2]Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, cosi' come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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