Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione diretta tra gli organi radiotelevisivi dei due Paesi promuovendo lo scambio di notizie e di materiali d'informazione sull'altro Paese. Allo scopo di promuovere scambi di notizie, di films televisivi, di programmi scientifici, letterari, musicali e d'altro genere si procedera' ad un accordo speciale fra le organizzazioni della Radiotelevisione dei due Paesi.

Testo vigente dal 23 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450~art14 · fonte su Normattiva