Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione diretta tra gli organi radiotelevisivi dei due Paesi promuovendo lo scambio di notizie e di materiali d'informazione sull'altro Paese. Allo scopo di promuovere scambi di notizie, di films televisivi, di programmi scientifici, letterari, musicali e d'altro genere si procedera' ad un accordo speciale fra le organizzazioni della Radiotelevisione dei due Paesi.
Testo vigente dal 23 aprile 1968
