Le Parti contraenti convengono che il programma particolareggiato, elaborato dalla Commissione Mista italo-ungherese, non esclude altre iniziative nel campo delle relazioni culturali che si svolgano nello spirito del presente Accordo, in piena conformita' con le leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi e sulla base della reciprocita' e della non ingerenza nelle questioni interne dell'altro Paese.
Testo vigente dal 23 aprile 1968
