Le Parti contraenti convengono che il programma particolareggiato, elaborato dalla Commissione Mista italo-ungherese, non esclude altre iniziative nel campo delle relazioni culturali che si svolgano nello spirito del presente Accordo, in piena conformita' con le leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi e sulla base della reciprocita' e della non ingerenza nelle questioni interne dell'altro Paese.

Testo vigente dal 23 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450~art19 · fonte su Normattiva