Le Parti contraenti si assicurano, su base di reciprocita':

  • a)l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli Istituti Culturali previsti dall'Articolo 1 del presente Accordo;
  • b)l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprieta' degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
  • c)l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica e il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento degli Istituti Culturali in parola.

Testo vigente dal 23 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450~art2 · fonte su Normattiva