Ciascuna Parte contraente esonerera' l'altra, a condizione di reciprocita', dal pagamento di tasse, imposte o tributi nazionali, regionali e comunali dovuti:

  • 1)per l'acquisto a titolo oneroso o gratuito, o per la locazione di immobili destinati a ospitare gli istituti;
  • 2)per donazioni o legati, consentiti ai fini culturali sul territorio dove sono situati i predetti istituti e destinati agli istituti medesimi. Ogni modifica dell'uso degli immobili destinati ad istituti di una delle Parti contraenti sara' soggetta all'autorizzazione dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;308~accordo-art10 · fonte su Normattiva