all'articolo 32 51.1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il Consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente statuto comporta notevoli modifiche nelle situazioni di reddito relative delle Banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario dopo l'inizio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio finanziario successivo. 51.2. L'articolo 51.1 si applica per non piu' di cinque interi esercizi finanziari dopo l'inizio della terza fase.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art51 · fonte su Normattiva