interno del Consiglio generale 46.1. Il Consiglio generale e' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente della BCE. 46.2. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale. 46.3. Il Presidente prepara le riunioni del Consiglio generale. 46.4. In deroga all'articolo 12.3, il Consiglio generale adotta il proprio regolamento interno. 46.5. Le funzioni del Segretariato del Consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art46 · fonte su Normattiva