Art. 12 — Presidente e vicepresidente
1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vicepresidente. 2. Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia, che questo principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio. 3. In caso di assenza provvisoria il presidente viene sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza provvisoria del presidente e del vicepresidente, o di assenza definitiva di uno o di ambedue, il Consiglio puo' scegliere nuovi funzionari tra i rappresentanti dei paesi esportatori e/o tra i rappresentanti dei paesi importatori, secondo il caso, a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessita'. 4. ne' il presidente ne' qualsiasi altro funzionario che presieda una riunione del Consiglio, possono votare nella riunione stessa. Tuttavia egli puo' autorizzare un altro rappresentante della stessa categoria di appartenenza ad esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
