Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dell'IME o della BCE, a seconda dei casi, nonche' del Comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art6 · fonte su Normattiva