- 1)La presa in carico della persona condannata da parte dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
- 2)L'esecuzione della condanna e' regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato e' l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.
- 3)Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera la pena interamente espiata.
Testo vigente dal 31 marzo 2010
