della cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di preparazione e di lotta Le Parti si adoperano per concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia di preparazione di lotta contro l'inquinamento- da idrocarburi. Una copia di tali accordi dovra' essere fatta pervenire all'organizzazione, che li porra' a disposizione delle Parti, a loro richiesta.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art10 · fonte su Normattiva