della cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di preparazione e di lotta Le Parti si adoperano per concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia di preparazione di lotta contro l'inquinamento- da idrocarburi. Una copia di tali accordi dovra' essere fatta pervenire all'organizzazione, che li porra' a disposizione delle Parti, a loro richiesta.
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
