istituzionali 1. Le Parti demandano alI'Organizzazione, con riserva del suo accordo e di disponibilita' di risorse sufficienti per esercitare tali attivita', l'esercizio delle seguenti funzioni ed attivita':
- a)servizi d'informazione:
- i)ricevere, collazionare e divulgare a richiesta, le informazioni fornite dalle Parti (Vedere ad es. gli articolo 5 2) e 3), 6 3) e 10) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti;
- ii)fornire assistenza per individuare le fonti dei finanziamenti provvisori dei costi (Vedere per es. l'articolo 7 2);
- b)insegnamento e formazione:
- i)promuovere la formazione in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi (Vedere per es. l'articolo 9);
- ii)promuovere lo svolgimento di simposi internazionali (Vedere per es. l'articolo 8 3));
- c)servizi tecnici:
- i)agevolare la cooperazione per la ricerca sviluppo (Vedere per es. gli articoli 8 1), 2), 4) e 9 1) d);
- ii)fornire pareri agli Stati che hanno in funzione dispositivi di lotta contro gli incidenti da inquinamento nazionali o regionali;
- iii)analizzare le informazioni fornite dalle Parti (Vedere ad es. gli articoli 5 2) e 3), 6 3) e 81) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti e fornire pareri o informazioni agli Stati;
- d)assistenza tecnica:
- i)agevolare la fornitura di assistenza tecnica agli Stati che che hanno in funzione dispositivi di lotta contro gli incidenti da inquinamento nazionali o regionali;
- ii)agevolare la prestazione di assistenza tecnica e di consulenza, a richiesta, agli Stati che si trovano a dovere far fronte ad un grave incidente da inquinamento da idrocarburi. 2. Nell'eseguire le attivita' menzionate nel presente articolo, l'Organizzazione si adopera per rafforzare la capacita degli Stati, separatamente o per mezzo di intese regionali, in materia di preparazione e di lotta contro gli incidenti da inquinamento nazionali o regionali, avvalendosi dell'esperienza degli Stati, degli accordi regionali e delle intese del settore industriale con una particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo. 3. Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente ad un programma elaborato e constantemente riveduto dall'Organizzazione.
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
