di emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi
- 1)a) Ciascuna Parte esige che le navi autorizzate ad inalberare la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi come prescritto ed in conformita' con le disposizioni adottate a tal fine dall'Organizzazione.
- b)Una nave richiesta di tenere a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi in conformita' con il capoverso (a) e' soggetta, mentre si trova in porto o in un terminal offshore sotto la giurisdizione di una Parte, ad ispezioni di funzionari ufficiali debitamente autorizzati da tale Parte in conformita' con le prassi previste negli accordi internazionali esistenti o nella sua legislazione nazionale,
- 2)Ciascuna Parte prescrive che gli operatori di unita' offshore soggetti alla sua giurisdizione abbiano piani di emergenza di bordo contro l'inquinamento da idrocarburi, coordinati con l'ordinamento nazionale istituito in conformita' con l'articolo 6 ed approvati in conformita' con le procedure prescritte dall'autorita' competente nazionale.
- 3)Ciascuna Parte prescrive che le autorita' o gli operatori che gestiscono i porti e le strutture di trattamento degli idrocarburi sotto la sua giurisdizione abbiano, come da essa ritenuto opportuno, piani di emergenza per l'inquinamento da idrocarburi, o intese analoghe coordinate con l'ordinamento nazionale istituito in conformita' con l'articolo 6 ed approvato in conformita' con le pro- cedure stabilite dall'autorita' competente nazionale
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
