di notifica sull'inquinamento da idrocarburi
- 1)Ciascuna Parte:
- a)esige che i capitani o altre persone che gestiscono le navi che inalberano la sua bandiera e le persone che gestiscono unita' off- shore sotto la sua giurisdizione facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto avvenuto sulla loro nave o unita off- shore che comporti o rischi di comportare una discarica o probabile discarica di idrocarburi; (i) nel caso di una nave, allo Stato costiero piu' vicino; (ii) nel caso di un'unita' off-shore, allo Stato costiero alla cui giurisdizione l'unita soggetta;
- b)esige che i capitani o altre persone in carico di navi che inalberano la sua bandiera e persone che gestiscono unita' offshore sotto la sua giurisdizione, facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto constatato in mare, che comporta una discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi:
- i)nel caso di' una nave, allo Stato costiero piu' vicino; ii) nel caso di una unita off-shore, allo Stato costiero alla cui giuridizione l'unita e sottoposta;
- c)esige che le persone che gestiscono porti marittimi e strutture di trattamento di idrocarburi sotto la sua giuridizione, facciano immediatamente rapporto su ogni fatto che comporti, o rischi di comportare un eventuale scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi;
- d)da istruzioni alle sue navi o aerei incaricati di ispezioni marittime, o ai suoi altri servizi o funzionari competenti di fare immediatamente rapporto all'autorita' nazionale competente o, se del caso, allo Stato costiero piu' vicino su ogni fatto constatato in mare o in un porto marittimo o in una struttura per il trattamento degli idrocarburi che comporti o rischi di comportare un eventuale scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi; e) esige che i piloti di aerei civili facciano immediatamente rapporto allo Stato costiero piu' vicino su ogni fatto constatato in mare comportante uno scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi.
- 2)I rapporti in base al paragrafo 1)a)i) saranno effettuati in conformita' con le prescrizioni elaborate dall'Organizzazione e saranno basati sulle direttive ed i principi generali adottati dall'organizzazione. I rapporti in base al paragrafo 1 a)ii), b), c) e d) dovranno essere predisposti in conformita' alle direttive ed ai principi generali adottati dall'organizzazione, nella misura applicabile.
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
