da adottare nel ricevere un rapporto su un inquinamento da idrocarburi
- 1)Quando una Parte riceve un rapporto di cui all'articolo 4 o informazioni su un inquinamento da idrocarburi fornite da altre persone:
- a)essa valuta la situazione per determinare se si tratta di un'incidente di inquinamento da idrocarburi
- b)essa valuta la natura, l'importanza e le eventuali conseguenze dell'incidente dovuto a inquinamento da idrocarburi;
- c)essa informa immediatamente tutti gli Stati i cui interessi sono pregiudicati da tale incidente d'inquinamento da idrocarburi o sono suscettibili di esserlo, comunicando loro al contempo:
- i)i dettagli delle sue valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per far fronte alla circostanza,
- ii)altre informazioni appropriate fino alla conclusione dell'azione intrapresa per far fronte all'incidente o fino a quando gli Stati in questione non abbiano deciso un'azione comune.
- 2)Qualora la gravita' dell'incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, questa Parte dovrebbe fornire all'organizzazione le informazioni di cui al paragrafo l. capoversi b) e c) sia direttamente, sia se del caso tramite l'organizzazione regionale competente o le intese regionali pertinenti.
- 3)Qualora la gravita dell'incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, gli altri Stati danneggiati devono informare immediatamente l'organizzazione sia direttamente o tramite le organizzazioni o intese regionali pertinenti circa la valutazione dell'importanza della minaccia ai loro interessi e riguardo ad ogni provvedimento intrapreso o che si intende intraprendere.
- 4)le Parti dovrebbero per quanto possibile avvalersi del sistema di compilazione dei rapporti d'inquinamento da idrocarburi elaborato dall'organizzazione, quando scambiano informazioni e comunicano con altri Stati e con l'Organizzazione.
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
