Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti di nascita, di matrimonio a di morte iscritti nei propri registri e concernenti i cittadini dell'altro Stato. Allorche' una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile, una copia di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione. Le annotazioni relative alla legittimazione ed al riconoscimento di figli naturali formano oggetto di comunicazione quando la persona legittimata o riconosciuta e' o diviene cittadino dell'altro Stato ovvero in tale Stato sia nata. Tutte le predette comunicazioni sono effettuate, almeno ogni mese, dagli ufficiali dello stato civile di ciascuno dei due Stati contraenti, all'ufficio consolare competente (Consolati generali, Consolati, Cancelleria consolare o sezione consolare dell'Ambasciata) dell'altro Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474~art4 · fonte su Normattiva