Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 19 — Scambio di atti di stato civile
- 1)Le Parti Contraenti si invieranno reciprocamente, una volta all'anno, senza pagamento di diritti o tasse, gli atti di stato civile relativi alla nascita, al matrimonio o al decesso dei cittadini dell'altra Parte Contraente.
- 2)Quando l'autorita' di stato civile di una delle Parti Contraenti iscrive successivamente o rettifica nel registro dello stato civile un dato concernente lo stato civile di un cittadino dell'altra Parte Contraente, l'atto contenente l'iscrizione successiva o la rettifica dovra' essere inviato anch'esso a quest'ultima.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
