• 1)Le Parti Contraenti si invieranno reciprocamente, una volta all'anno, senza pagamento di diritti o tasse, gli atti di stato civile relativi alla nascita, al matrimonio o al decesso dei cittadini dell'altra Parte Contraente.
  • 2)Quando l'autorita' di stato civile di una delle Parti Contraenti iscrive successivamente o rettifica nel registro dello stato civile un dato concernente lo stato civile di un cittadino dell'altra Parte Contraente, l'atto contenente l'iscrizione successiva o la rettifica dovra' essere inviato anch'esso a quest'ultima.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art19 · fonte su Normattiva