Quando un'annotazione e' apposta su atti dello stato civile concernenti cittadini dell'altro Stato contraente, deve essere trasmessa: da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, una "copia integrale" dell'atto contenente detta annotazione; da parte dell'ufficiale dello stato civile austriaco, una "beglaubigte Abschrift" dell'atto contenente detta annotazione.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art4 · fonte su Normattiva