La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico viaggiatori (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) e', in quanto occorra, ripartito tra la "linea" e il resto del percorso S.N.C.F. al prorata chilometrico. La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico merci (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) e', in quanto occorra, ripartito tra la "linea" e il resto del percorso francese secondo una chiave fissata nell'accordo previsto all'articolo 14 della Convenzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 2025, n. 38
1La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Testo vigente dal 30 marzo 2025
