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La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico viaggiatori (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) e', in quanto occorra, ripartito tra la "linea" e il resto del percorso S.N.C.F. al prorata chilometrico. La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico merci (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) e', in quanto occorra, ripartito tra la "linea" e il resto del percorso francese secondo una chiave fissata nell'accordo previsto all'articolo 14 della Convenzione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~allegato-i-art3 · fonte su Normattiva