1. Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione, possono essere consentite di comune accordo dai due Governi. 2. Rettifiche ai conti possono essere effettuate entro due anni a partire dalla data di presentazione dei documenti contabili riepilogativi dell'insieme delle spese. Trascorso questo periodo, i conti diventano definitivi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 2025, n. 38
1La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Testo vigente dal 30 marzo 2025
